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Fiducia S.p.A. |
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Fiducia S.p.A. svolge l’attività di amministrazione di beni per conto terzi (fiduciaria statica)
definita dalla Legge 23 novembre 1939 n. 1966.
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I beni sono amministrati con lo strumento del mandato senza rappresentanza che consente la
scissione tra proprietà (proprietà sostanziale che rimane in capo al fiduciante il quale potrà
disporre dei beni con istruzioni scritte alla fiduciaria) e legittimazione all’esercizio dei
diritti (proprietà formale in capo alla fiduciaria). Con l’intestazione fiduciaria si trasferisce
pertanto alla fiduciaria la legittimazione all’esercizio dei diritti connessi alla titolarità del
bene.
Il mandato fiduciario consente di raggiungere un duplice obiettivo:
- tutelare la riservatezza circa l’identità dell’effettivo proprietario del bene;
- assicurare l’esecuzione di operazioni cui il bene amministrato è o sarà oggetto, tramite il
conferimento alla fiduciaria di incarichi irrevocabili ex art. 1723, comma 2 c.c..
Gli elementi essenziali caratterizzanti il rapporto fiduciario consistono:
- nella separazione di fatto tra effettiva proprietà, che rimane al fiduciante e legittimazione
assunta da Fiducia S.p.A.;
- nella facoltà del fiduciante e di Fiducia S.p.A. di recedere dal mandato, anche senza giusta
causa, ed alla conseguente restituzione dei valori amministrati;
- nell'obbligo di Fiducia S.p.A. di astenersi dall'esercitare qualsiasi attività relativa ai beni
amministrati se non sulla base di preventive istruzioni del fiduciante e ricorrendo all’i
ntermediario creditizio e/o finanziario ed alle condizioni indicate dal fiduciante;
- nell’obbligo di astenersi dal dar corso ad istruzioni per cui non sia stata preventivamente
fornita la provvista;
- nell’obbligo di Fiducia S.p.A. di depositare le attività amministrate (rappresentate da titoli)
presso l’intermediario creditizio indicato dal fiduciante;
- nell’obbligo di Fiducia S.p.A. di rendicontare annualmente al fiduciante le attività
amministrate per suo conto e di trasmettergli le comunicazioni ricevute dall’intermediario
creditizio/finanziario.
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| Oggetto del mandato fiduciario |
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- titoli di stato, azioni ed obbligazioni, quotate e non quotate;
- quote di Fondi Comuni d’Investimento;
- quote di società a responsabilità limitata;
- partecipazioni, in qualità di accomandanti, in società in accomandita semplice e per
azioni;
- contratti di gestione di patrimoni mobiliari;
- crediti;
- polizze assicurative.
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- assicurare la riservatezza dei beni e delle partecipazioni sociali;
- assicurare la riservatezza nelle iniziative commerciali: consentire cioè, l'anonimato nelle
trattative di compravendita di Società in modo tale da evitare tensioni con i concorrenti, rifiuti
di vendita, distorsioni di prezzo;
- garantire il puntuale adempimento delle obbligazioni sia del cedente che dell’acquirente in
trattative complesse tra le parti (con contratti condizionati, cessioni di partecipazioni e
pagamenti dilazionati nel tempo);
- definire all'origine il passaggio generazionale di patrimoni mobiliari o di beni di famiglia,
assicurandone la continuità gestionale;
- garantire l’adempimento di patti di sindacato;
- costituire in pegno i titoli o i valori fiduciariamente amministrati a garanzia di affidamenti
concessi al cliente stesso o ad un terzo ( persona fisica o società);
- conferire facoltà di disposizione a terzi (revocabili o irrevocabili);
- assumere la rappresentanza comune di obbligazionisti ed azionisti di risparmio;
- gestione di escrow agreement;
- vantaggi fiscali: possibilità di optare per il regime amministrato D. Lgs 461/97 - aliquota al
12,50%, nessun obbligo di dichiarazione dei redditi percepiti (per i redditi derivanti da
partecipazioni non qualificate).
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- Costituzione di Trust, assunzione di incarichi in qualità di trustee o di protector;
- Domiciliazione della sede legale di società di capitali.
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